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La corretta scelta di un guanto è guidata dal tipo di utilizzo e dalla conoscenza del rischio correlato.

È importante quindi:

1 – conoscere bene la legislazione di riferimento e sapere leggere le diverse marcature
2- leggere e confrontare le diverse caratteristiche fisiche dei guanti


REGOLAMENTI, NORME E MARCATURE

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/425 – DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

Il regolamento Europeo 2016/425 definisce i requisiti fondamentali dei DPI al fine di garantire la massima sicurezza per coloro che li usano. Suddetto regolamento prevede che tutti i DPI debbano essere marcati in funzione della loro categoria di riferimento

CE – CATEGORIA 1 (RISCHI MINIMI)
CE – CATEGORIA 2 (RISCHI DI LIVELLO INTEMEDIO)
CE – CATEGORIA 3 (RISCHI IRREVERSIBILI O MORTALI)

Le norme armonizzate al Regolamento Europeo 2016/425 e che vengono riportate nelle marcature e nei pittogrammi dei guanti marcati con DPI sono:

EN ISO 21420:2020: REQUISITI GENERALI E METODI DI PROVA

EN 388:2016 + A1:2018: PROTEZIONE MECCANICA

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018: PROTEZIONE CHIMICA

EN ISO 374-5:2016: PROTEZIONE MICROBIOLOGICA

EN ISO 511:2016: PROTEZIONE DAL FREDDO

EN 407:2020: PROTEZIONE DAL CALORE E DAL FUOCO

EN 60903: DISPOSITIVI ELETTRICI

REGOLAMENTO UE 2017/745 – DISPOSITIVI MEDICI (DM)

Secondo il Regolamento UE 207/745 è considerato dispositivo medico ogni strumento destinato dal fabbricante ad essere impiegato a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo e terapia di una ferita o di un handicap.

Per tutti i dispositivi medici, quali guanti, la normativa di riferimento è la EN 455 1 – 2 – 3 – 4:

EN 455-1:2020 = Guanti medicali monouso. Assenza di fori: requisiti e controlli (AQL)
EN 455-2:2015 = Guanti monouso medicali. Proprietà fisiche: requisiti e prove
EN 455-3:2015 = Guanti monouso medicali. Valutazione biologica: requisiti e prove
EN 455-4:2009 = Guanti monouso medicali. Requisiti e prove per la determinazione della durata

GUANTI IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

I guanti, quando utilizzati con alimenti, fanno parte dei Materiali e Oggetti destinati al Contatto con Alimenti (MOCA) e sono regolati da un quadro normativo specifico:

  • REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 del parlamento Europeo
  • REGOLAMENTO (CE) 2023/2006/CE

Il regolamento CE 1935/2004 dispone che i MOCA debbano essere prodotti affinché essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana e provocare un deterioramento delle loro proprietà organolettiche.